Guida ai contribuenti minimi
Sommario
1. Caratteristiche
Il regime dei minimi è un regime di vantaggio fiscale riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni che prevede, oltre all’esonero di numerosi adempimenti contabili e fiscali, l’applicazione di un’imposta sostitutiva unica del 5% sul reddito prodotto e l’esenzione dall’applicazione dell’IVA sulle fatture emesse.
2. Requisiti di accesso
Il regime dei contribuenti minimi viene considerato il regime naturale per coloro che iniziano una nuova attività, a condizione che:
- Siano residenti nel territorio Italiano;
- Non abbiano svolto, nei tre anni precedenti, altra attività di lavoro autonomo o d’impresa;
- Non si abbia mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta in forma di lavoro dipendente o autonomo.
Si ha mera prosecuzione quando l’attività richiede competenze omogenee, si svolge in sostanziale continuità con la precedente, negli stessi luoghi o con gli stessi mezzi ed è rivolta alla stessa clientela. In ogni caso non si considerano le attività precedentemente svolte in ottemperanza a periodi pratica professionale obbligatoria o quali prestazioni di lavoro autonomo occasionale, ovvero qualora il contribuente possa dimostrare di aver perso il posto da lavoro dipendente per cause indipendenti dalla propria volontà; - Non effettuino, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
- Non partecipano a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, associazioni professionali, ovvero a società a responsabilità limitata in trasparenza fiscale;
- Non svolgano attività a regime speciale IVA[1];
- Qualora sia proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente, non deve essere superiore a € 30.000.
I contribuenti che stiano già svolgendo un’attività, possono accedere al regime dei minimi a condizione che abbiano iniziato la propria attività a partire dal 01 gennaio 2008. L’accesso al regime può avvenire in qualunque momento per coloro che abbiano optato precedentemente per il regime delle nuove iniziative imprenditoriali. Coloro che, invece, all’avvio dell’attività abbiano scelto il regime ordinario, dovranno rispettare il vincolo triennale e quindi potranno accedere al regime agevolato solo per i periodi d’imposta residui. In ogni caso, il contribuente dovrà rispettare tutti i requisiti di permanenza riferendosi al periodo d’imposta precedente ovvero, se successivo, fino al periodo d’imposta di compimento del 35° anno di età.
3. Durata
Il contribuente può beneficiare del regime agevolato per il periodo d’imposta in cui ha iniziato l’attività e per i quattro successivi ovvero, se successivo, fino al periodo d’imposta di compimento del 35° anno di età.
4. Requisiti di permanenza
Il contribuente può permanere nel regime sino alla sua scadenza naturale a condizione che:
- consegua in ciascun periodo d’imposta ricavi o compensi per un massimo di 30.000 €. Tale limite deve essere ragguagliato in proporzione al periodo dell’anno di effettiva attività. Quindi, ad esempio, un contribuente che abbia iniziato la propria attività il 1 settembre non può superare nell’anno i 10.000 € di fatturato (30.000/12 mesi * 4 mesi di attività);
- non effettui cessioni all’esportazione ovvero operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
- non sostenga spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso, né eroghi utili agli associati in partecipazione;
- non effettui, nel corso di due periodi d’imposta, acquisti di beni strumentali superiori ai 15.000 €, anche mediante contratti di appalto, locazione o leasing (compreso l’affitto dell’immobile in cui viene esercitata l’attività). Per i beni ad uso promiscui si considera solamente il 50 % del costo d’acquisto. Nel caso di strutture o beni utilizzati da più soggetti, va distinto secondo un criterio oggettivo la quota in uso a ciascun contribuente. Non si considerano i beni immateriali che non vengono concretamente utilizzati nell’attività (avviamento, spese di pubblicità e ricerca a utilità pluriennale, ecc).
La perdita di uno dei requisiti precedenti obbliga il contribuente, a partire dal periodo d’imposta successivo, a entrare nel regime ordinario.
Nel caso in cui i ricavi superino del 50% il limite annuo, il regime ordinario deve essere applicato sin dall’anno in corso.
Coloro che per scelta o per il verificarsi di una causa di esclusione cessano di applicare il regime agevolato, non potranno più avvalersene, anche laddove tornino in possesso dei requisiti previsti.
5. Vantaggi
I soggetti che beneficiano del regime dei contribuenti minimi beneficiano di una serie di semplificazioni amministrative, fiscali e contabili:
- Esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi di natura professionale;
- Esenzione IRAP;
- Esclusione dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri;
- Esenzione da tutti gli adempimenti relativi all’IVA: rivalsa e versamento periodico, registrazione di fatture emesse, corrispettivi e acquisti, presentazione della dichiarazione e comunicazione annuale;
- Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- Esonero dalla presentazione delle della comunicazione degli elenchi clienti / fornitori;
- Esonero dalla compilazione degli elenchi “black list”.
6.Adempimenti
Per tutto il periodo di permanenza nel regime agevolato il contribuente:
- Emettere fattura, scontrino o ricevuta fiscale a certificazione dei compensi ricevuti, dai quali deve risultare l’adesione al regime agevolato (si veda l’esempio di fattura);
- Applicare una marca da bollo da 1,81 € su tutti i documenti emessi di importo superiore ai 77,47 €;
- Conservare e numerare in modo progressivo i documenti emessi e ricevuti;
- Presentare della dichiarazione dei redditi, ed adempiere ai versamenti ad acconto e saldo delle imposte da essa risultanti nei termini ordinari;
- Versare la ritenuta d’acconto dovuta sui compensi professionali pagati;
- Presentare il modello 770;
- Iscrizione agli elenchi VIES, qualora si intenda procedere ad acquisti in altri paesi della comunità europea;
- Integrazione fatture acquisto intracomunitario secondo il metodo del reverse charge e presentazione degli elenchi Intrastat.
In particolare, si segnala come l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17/E del 30 maggio 2012 abbia ribadito l’obbligo per i contribuenti minimi di applicare autonomamente l’IVA sugli acquisti intracomunitari, secondo il metodo del reverse charge, e di versarla entro il giorno 16 del mese successivo all’erario.
7. Fiscalità
Il principale vantaggio del regime dei contribuenti minimi consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% in luogo dell’IRPEF e delle addizionali comunali e regionali.
Tale imposta si applica al reddito lordo prodotto dall’attività d’impresa o professionale al netto dei contributi previdenziali pagati. Tale reddito lordo deve essere calcolato secondo il principio di cassa (devono essere considerati gli acquisti e le vendite effettivamente incassati o pagati nell’anno), sottraendo al fatturato le spese documentate afferenti l’attività.
In deroga alle regole generali, tra i costi si considerano:
- Per intero gli acquisti strumentali, senza quindi procedere ad ammortamento;
- L’IVA pagata, che rimane indetraibile;
- Il 50 % degli acquisti per beni e servizi a uso promiscuo. Si considerano ad uso promiscuo i beni utilizzati sia nell’esercizio dell’attività che per motivi privati. Si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia.
L’applicazione di un’imposta sostitutiva non consente la detrazione di oneri estranei all’attività, normalmente riportabili in dichiarazione dei redditi, quali, ad esempio, spese mediche, interessi su mutui per l’acquisto della prima casa, oneri per familiari a carico, assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni, versamenti a fondi di previdenza complementare, ecc.
L’imposta sostitutiva deve essere versata negli stessi termini dell’IRPEF, quindi:
- 16 giugno(salvo proroghe)
- Saldo anno precedente
- 1° Acconto anno in corso (pari al 40 % del 99% dell’imposta dovuta per l’anno precedente)
- 30 Novembre
- 2° acconto anno in corso (pari al 60 % del 99% dell’imposta dovuta per l’ anno precedente).
[1]Le attività che prevedono l’applicazione di un regime speciale ai fini IVA sono:
- Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del T.U.I.);
- Vendita sali e tabacchi (art. 74, primo c. del T.U.I.) e fiammiferi (art. 74, primo c. del T.U.I.) ;
- Editoria (art. 74, primo c. del T.U.I.);
- Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo c. del dPR n.633/72);
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo c. del T.U.I.);
- Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72 (art. 74, sesto c. del T.U.I.);
- Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter. del T.U.I.);
- Agriturismo (art. 5, comma 2, della legge 413/91);
- Vendite a domicilio (art. 25- bis, comma 6, del dPR n. 600/73);
- Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del d.l. n. 41/95);
- Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del d.l. n. 41/95);