Invariato il diritto camerale per il 2013

    Il ministero dello sviluppo economico, con una nota del 21 dicembre, ha confermato gli importi del diritto camerale per l'anno 2013, che quindi non subisce variazioni dal 2011.L'iscrizione, e di conseguenza il diritto annuale, è dovuta da ogni esercente attività d'impresa alla Camera nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede dell’impresa e ognuna delle eventuali “succursali”.Il momento del pagamento coincide con quello relativo al primo acconto delle imposte sui redditi e, come in riferimento a questo, è concessa la possibilità di differire il versamento entro i successivi 30 giorni (fino, dunque, al 17 luglio), con una maggiorazione dello 0,40 per cento. Lo strumento da utilizzare è il modello F24, con indicazione del codice tributo “3850”. LE nuove imprese invece sono tenute al versamento del tributo entro 30 giorni dall'iscrizione.Il diritto annuale in misura fissa pari a è versato in misura fissa da:

    • Imprese individuali (piccoli imprenditori): 88 euro;
    • le imprese individuali (non piccoli imprenditori), le società semplici non agricole e le società tra avvocati: 200 euro;
    • Iscritti REA (associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano attività d’impresa, agricola o commerciale, non esclusiva o prevalente): 30 euro;
    • Società semplici: 100 euro.

    Per tutte le altre imprese la quota dovuta alla competente Camera di commercio, per il 2013, si calcola partendo dalla misura fissa di 200 euro, tenendo d’occhio il “giro d’affari” realizzato nel 2012. Così:<\tr> fatturato 2012 da<\td> td>fatturato 2012 a<\td>importo dovuto (in euro)<\td> <\th><\td>100.000<\td>200,00 €<\td> <\tr>100.000<\td>250.000<\td>200 + 0,015% della parte eccedente 100.000250.000<\td>500.000<\td>222,50 + 0,013% della parte eccedente 250.000 <\td> <\tr>500.000<\td>1.000.000<\td>225 + 0,010% della parte eccedente 500.000<\td> <\tr>1.000.000<\td>10.000.000<\td>305 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000 <\td> <\tr>10.000.000<\td>35.000.000<\td>1.115 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000<\td> <\tr>35.000.000<\td>50.000.000<\td>2.365 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000<\td> <\tr>50.000.000<\td><\td>2.815 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000 (fino a un massimo di 40.000) <\td> <\tr>

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