DURC anche in presenza di debiti erariali

    E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che modifica, in parte, le modalità di rialscio del DURC.
    Iin sostanza, sarà possibile il il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva anche se il contribuente presenta delle pendenza verso gli enti pubblici purchè sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile vantato nei confronti della P.A. e questo credito è di importo "almeno pari agli oneri contributivi accertati" (e non ancora versati da parte del soggetto titolare del credito certificato).
    Sul documento, tuttavia, gli enti preposti al rilascio devono specificare che il rilascio è avvenuto ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 ed indicare anche l'importo del relativo debito contributivo.
    Fonte: Il Sole24 Ore

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